CHI SIAMO

FEST ITALIA – SERVIZI INTEGRATI s.a.s. creata dall’infermiere legale e forense Francesco Mancuso, Società del Gruppo Campus-polo formativo, ha maturato un'esperienza profonda e consolidata in materia di ECM, erogando eventi formativi per circa 30.000 discenti di tutte le professioni sanitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cosa si intende per accreditamento di un Provider ECM?

 

Crediti EcmNewsL’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di una istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la formazione continua o Regioni/Province Autonome direttamente o attraverso organismi da queste individuate) che un soggetto è qualificato nel campo della formazione continua in sanità e dunque può realizzare attività formative idonee per l’ECM attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti.

Diventare Provider per un ente, una società, etc. può rappresentare non solo un modo efficace per entrare in contatto con una fetta di mercato di grande rilievo (settore medico-sanitario) ma anche l’occasione giusta per diventare organizzatori di eventi RES, FSC o FAD nella sanità.

Essere Provider non è poi così difficile: basta fare la richiesta di accreditamento alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua qualora il Piano Formativo si realizzi in più Regioni o Province Autonome o per la formazione a distanza rivolta ai professionisti indipendentemente dalla loro sede operativa.

requisiti minimi che il Provider deve avere per ottenere l’accreditamento sono:

  1. Le caratteristiche del soggetto richiedente;
  2. L’organizzazione generale e le risorse;
  3. La qualità dell’offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della qualità.

Se il Provider ha tali requisiti può fare una richiesta di accreditamento provvisorio, che sarà valutata dall’Ente accreditante entro sei mesi dalla domanda e consentirà, in caso di risposta positiva, l’accredito provvisorio del Provider stesso per 24 mesi. Successivamente per avere l’accreditamento standard esso dovrà presentare istanza all’Ente accreditante dopo 12 mesi ed entro 24 mesi dall’accreditamento provvisorio (se si tratta di un provider con attività formative pregresse di almeno 3 anni) oppure dopo 18 mesi ed entro 24 mesi dall’accreditamento provvisorio (se si tratta di un provider di nuova istituzione). Nella domanda dovrà inserire una relazione con tutta la documentazione dell’attività svolta. A questo punto l’Ente, entro sei mesi dalla domanda, valuterà la stessa e, in caso di risposta positiva, consentirà al provider l’accreditamento standard per un massimo di quattro anni.

Ma attenzione – nel caso in cui siate soggetti privati non erogatori di prestazioni sanitarie, potete fare richiesta di accreditamento solo se:

a) Avete come attività prevalente (oltre il 50% delle risorse economiche rilevabili dal bilancio dell’anno di riferimento) l’obiettivo formativo ECM;

b) Oltre all’obiettivo formativo ECM come attività prevalente avete anche quella di organizzazione di congressi, attività di tour operator, agenzie di viaggi e/o di società di servizi ed altro. In questo caso potete organizzare eventi RES della tipologia “Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze” ed anche eventi residenziali con partecipanti di numero inferiore a 200. Inoltre potete svolgere la FAD, la FSC e la RES non congressuale se l’attività formativa è organizzata in collaborazione con le Aziende Sanitarie pubbliche o private, le Università o i Dipartimenti Universitari, gli IRCCS, gli II.ZZ.SS, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali, le Società Scientifiche, gli Enti Pubblici, i soggetti privati e con i provider di cui alla sopraindicata lettera a).

Diventare Provider è, quindi, semplice e la procedura di accreditamento non è poi così lunga: l’importante è che siano rispettati i requisiti minimi precedentemente esposti. In questo modo esso avrà la possibilità di raggiungere il settore medico-sanitario tanto ambito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è l’ECM?

educazione continua in ,medicina L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. Parlare di ECM significa quindi evidenziare l’importanza del continuo aggiornamento medico-sanitario al fine di garantire personale altamente qualificato nel settore della Sanità.

Il Programma nazionale di ECM è stato avviato nel 2002, in base al D.lgs. 502/1992 integrato dal D.lgs. 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ed ha rappresentato un forte messaggio nel mondo sanitario.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.). All’interno dell’Age.Na.S. gli attori coinvolti nel processo relativo all’attribuzione dei crediti ECM e dunque fondamentali per garantire l’efficacia/efficienza comunicativa e burocratico/amministrativa sono:

  1. Gli Organi Istituzionali
  2. I Provider
  3. I professionisti sanitari

Gli Organi Istituzionali per l’Educazione Continua in Medicina sono i seguenti:

  1. Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)
  2. Comitato di Garanzia 
  3. Osservatorio
  4. Comitato tecnico Regioni
  5. CO.GE.A.P.S.
  6. Regioni e Province autonome

L’anello importante di congiunzione tra i soggetti accreditati e l’Age.Na.S. è rappresentato dal Provider, ossia quell’ente, società, università etc. che ha avuto l’abilitazione alla verifica, valutazione e accreditamento ECM. Il ruolo del Provider risulta essere dunque fondamentale e di grande responsabilità nel controllo e gestione della formazione/valutazione dei soggetti da accreditare.

I professionisti sanitari, che operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, sono i destinatari diretti della Formazione Continua. Questo perché essi rappresentano un apparato importante del settore sanitario ed è quindi di estrema importanza garantire loro una formazione adeguata sia sul campo che attraverso la rete.

Per ottenere i crediti formativi ECM esistono infatti dieci diverse tipologie di formazione/apprendimento alle quali corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti:

  1. Formazione Residenziale (RES) – 1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva
  2. Convegni e Congressi – 0,20 crediti per ora per un massimo di 5 crediti (anche se la durata del convegno/congresso è superiore a 3 giorni, 1 settimana); nel caso di workshop o seminari avremo 1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva entro e non oltre i 100 partecipanti
  3. Formazione Residenziale Interattiva (RES) – 1.5 crediti per ogni ora di partecipazione effettiva
  4. Training individualizzato (FSC) – i crediti sono assegnati al progetto/obiettivo sulla base dell’impegno: 1.0 credito ogni ora (massimo 6.0 crediti per giorno a tempo pieno) fino ad un massimo di 30 crediti per ogni singola iniziativa
  5. Gruppi di miglioramento o di studio, Commissioni, Comitati (FSC) – 1.0 credito per due ore non frazionabili
  6. Attività di ricerca (FSC) – da 1.0 a 3.0 crediti per ogni iniziativa
  7. Audit clinico e/o assistenziale (FSC) – 2.0 crediti per due ore non frazionabili
  8. Autoapprendimento senza tutoraggio (FAD) – 1.0 credito per ogni ora di impegno previsto
  9. Autoapprendimento con tutoraggio (FAD) – 1.5 crediti per ogni ora di impegno previsto
  10. Docenza e tutoring + altro – 1.0 credito per ½ ora di docenza  o relazione – 2.0 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione (docenza o relazioni a eventi residenziali accreditati); 5.0 crediti per settimana lavorativa (o 1.0 credito al giorno)(tutoring per training individualizzato oppure di aula in eventi accreditati); 50% in più dei crediti formativi attribuiti al progetto di riferimento (coordinamento di attività di FSC); 4.0 crediti/per mese di tutorato (tutoring per tirocini d valutazione e/o obbligatori).

E’ obbligatorio l’ECM?

crediti ecmSì, l’obbligo degli ECM per il personale sanitario parte dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. che prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.

Esistono tuttavia delle eccezioni all’obbligo formativo degli ECM. È esonerato da tale obbligo il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza:

Sono esonerate dall’obbligo ECM anche le donne che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,) e i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materiai adempimento del servizio militare (legge 24 dicembre 1986, n. 958) per tutto il periodo in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

 

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IL PROVIDER

 

"L’accreditamento di un Provider è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.
L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni provider da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi definiti nelle "Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard" sulla base delle quali dovranno essere definiti i Manuali dei rispettivi Enti accreditanti
.

 

                                                                                           http://ape.agenas.it/Tools/Provider.aspx

 

 

 

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