CHI SIAMO
FEST ITALIA – SERVIZI INTEGRATI s.a.s. creata
dall’infermiere legale e forense Francesco Mancuso, Società del Gruppo
Campus-polo formativo, ha maturato un'esperienza profonda e consolidata in
materia di ECM, erogando eventi
formativi per circa
30.000 discenti di
tutte le professioni sanitarie.
Che cosa si intende per accreditamento di un Provider ECM?
L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di
una istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la formazione continua o
Regioni/Province Autonome direttamente o attraverso organismi da queste
individuate) che un soggetto è qualificato nel campo della formazione continua
in sanità e dunque può realizzare attività formative idonee per l’ECM attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi
e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti.
Diventare Provider per un ente, una
società, etc. può rappresentare non solo un modo efficace per entrare in
contatto con una fetta di mercato di grande rilievo (settore medico-sanitario)
ma anche l’occasione giusta per diventare organizzatori di eventi RES, FSC
o FAD nella sanità.
Essere Provider non è poi così
difficile: basta fare la richiesta di accreditamento alla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua qualora il Piano Formativo si
realizzi in più Regioni o Province Autonome o per la formazione a distanza
rivolta ai professionisti indipendentemente dalla loro sede operativa.
I requisiti minimi che il Provider deve avere per
ottenere l’accreditamento sono:
Se il Provider ha tali requisiti può
fare una richiesta di accreditamento provvisorio, che sarà valutata
dall’Ente accreditante entro sei mesi dalla domanda e consentirà, in caso di
risposta positiva, l’accredito provvisorio del Provider stesso per 24 mesi.
Successivamente per avere l’accreditamento standard esso dovrà
presentare istanza all’Ente accreditante dopo 12 mesi ed entro 24 mesi
dall’accreditamento provvisorio (se si tratta di un provider con attività
formative pregresse di almeno 3 anni) oppure dopo 18 mesi ed entro 24 mesi
dall’accreditamento provvisorio (se si tratta di un provider di nuova
istituzione). Nella domanda dovrà inserire una relazione con tutta la
documentazione dell’attività svolta. A questo punto l’Ente, entro sei mesi
dalla domanda, valuterà la stessa e, in caso di risposta positiva, consentirà
al provider l’accreditamento standard per un massimo di quattro anni.
Ma attenzione – nel caso in cui
siate soggetti privati non erogatori di prestazioni sanitarie,
potete fare richiesta di accreditamento solo se:
a) Avete come attività prevalente (oltre
il 50% delle risorse economiche rilevabili dal bilancio dell’anno di
riferimento) l’obiettivo formativo ECM;
b) Oltre all’obiettivo formativo ECM
come attività prevalente avete anche quella di organizzazione di congressi,
attività di tour operator, agenzie di viaggi e/o di società di servizi ed
altro. In questo caso potete organizzare eventi RES della tipologia “Convegni,
Congressi, Simposi e Conferenze” ed anche eventi residenziali con partecipanti
di numero inferiore a 200. Inoltre potete svolgere la FAD, la FSC e la RES non
congressuale se l’attività formativa è organizzata in collaborazione con le
Aziende Sanitarie pubbliche o private, le Università o i Dipartimenti
Universitari, gli IRCCS, gli II.ZZ.SS, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni
Professionali, le Società Scientifiche, gli Enti Pubblici, i soggetti privati e
con i provider di cui alla sopraindicata lettera a).
Diventare Provider è,
quindi, semplice e la procedura di accreditamento non è poi così lunga:
l’importante è che siano rispettati i requisiti minimi precedentemente esposti.
In questo modo esso avrà la possibilità di raggiungere il settore
medico-sanitario tanto ambito.
Cos’è l’ECM?
L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è il
processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene
aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio
sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina
comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una
pratica competente ed esperta. Parlare di ECM significa quindi evidenziare
l’importanza del continuo aggiornamento medico-sanitario al fine di garantire
personale altamente qualificato nel settore della Sanità.
Il Programma nazionale di ECM è stato
avviato nel 2002, in base al D.lgs. 502/1992 integrato dal D.lgs. 229/1999 che
avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti
della sanità, ed ha rappresentato un forte messaggio nel mondo sanitario.
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in
vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del
programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati
trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.). All’interno dell’Age.Na.S. gli attori
coinvolti nel processo relativo all’attribuzione dei crediti ECM e dunque
fondamentali per garantire l’efficacia/efficienza comunicativa e
burocratico/amministrativa sono:
Gli Organi Istituzionali per
l’Educazione Continua in Medicina sono i seguenti:
L’anello importante di congiunzione tra
i soggetti accreditati e l’Age.Na.S. è rappresentato
dal Provider, ossia quell’ente, società, università etc. che ha avuto
l’abilitazione alla verifica, valutazione e accreditamento ECM. Il ruolo
del Provider risulta essere dunque fondamentale
e di grande responsabilità nel controllo e gestione della
formazione/valutazione dei soggetti da accreditare.
I professionisti sanitari, che operano nell’ambito della tutela della salute individuale e
collettiva, sono i destinatari diretti della Formazione Continua. Questo perché
essi rappresentano un apparato importante del settore sanitario ed è quindi di
estrema importanza garantire loro una formazione adeguata sia sul campo che
attraverso la rete.
Per ottenere i crediti formativi ECM
esistono infatti dieci diverse tipologie di formazione/apprendimento alle quali
corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti:
E’ obbligatorio l’ECM?
Sì, l’obbligo degli ECM per il personale
sanitario parte dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma
nazionale di E.C.M. che prevede l’attribuzione di un numero determinato di
crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.
Esistono tuttavia delle eccezioni
all’obbligo formativo degli ECM. È esonerato da tale obbligo il personale
sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base
propri della categoria di appartenenza:
Sono esonerate dall’obbligo
ECM anche le donne che usufruiscono delle disposizioni in materia di
tutela della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,) e i soggetti che
usufruiscono delle disposizioni in materiai adempimento del servizio militare
(legge 24 dicembre 1986, n. 958) per tutto il periodo in cui usufruiscono o
sono assoggettati alle predette disposizioni.
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IL PROVIDER
"L’accreditamento
di un Provider è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica
(Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome
direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è
attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che
pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per
l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.
L’accreditamento si basa su un sistema di
requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative
(ECM) e viene rilasciato ad ogni provider da un solo Ente accreditante a
seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi
definiti nelle "Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider:
requisiti minimi e standard" sulla base delle quali dovranno essere
definiti i Manuali dei rispettivi Enti accreditanti.
http://ape.agenas.it/Tools/Provider.aspx
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